SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF FEATURE AND SHORT FILMS IN SPAIN

AIUTI - SOVVENZIONI PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA IN SPAGNA

quali aiuti possono ottenere le società di produzione cinematografica per le loro produzioni audiovisive in Spagna?

  • La Spagna offre alle imprese di produzione cinematografica la possibilità di beneficiare di una doppia possibilità di sovvenzioni, quelle concesse dallo Stato spagnolo e quelle concesse annualmente da ciascuna Comunità Autonoma secondo le rispettive basi normative, che saranno compatibili nella misura in cui non vi sia un'esplicita incompatibilità tra quelle concesse da ciascuna amministrazione.
  • Il regime di aiuti per la produzione di film cinematografici o altre opere audiovisive è regolato dall'ordinanza CUD/769/2018, del 17 luglio, che stabilisce i seguenti principi generali:
  1. L'aiuto è compatibile con il ricevimento di altri aiuti per lo stesso scopo, a condizione che l'importo cumulato non superi i limiti stabiliti per ciascuna attività sovvenzionata, e fatta salva l'incompatibilità prevista tra aiuti generali e aiuti selettivi.
  2. L'aiuto non è trasferibile.
  3. Una produzione è considerata in fase di progetto in qualsiasi momento del suo sviluppo prima della presentazione della domanda di qualificazione.
  4. I film cinematografici e le altre opere audiovisive, comprese quelle realizzate in coproduzione con imprese straniere che sono oggetto di questo aiuto, devono avere la nazionalità spagnola o essere in grado di ottenerla rispettando i requisiti stabiliti dalla Legge 55/2007, la Legge sul Cinema. Ai sensi dell'articolo 5 della legge, la nazionalità spagnola è concessa alle opere prodotte da un'impresa di produzione spagnola o da un'impresa di un altro Stato membro dell'UE a cui sia stato rilasciato un certificato di nazionalità spagnola da parte dell'organismo competente, previo riconoscimento del rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, elencati sopra nella sezione relativa ai requisiti per l'ottenimento del certificato di nazionalità spagnola.
  5. Per le opere coprodotte con imprese straniere, solo il coproduttore spagnolo o il coproduttore con un indirizzo o uno stabilimento permanente in Spagna potrà beneficiare degli aiuti.
  6. L'importo totale dell'aiuto sarà ridotto se uno dei seguenti requisiti non è soddisfatto: Utilizzare una delle lingue ufficiali spagnole nella versione originale. La maggior parte del film deve essere girata in territorio spagnolo. Realizzare la post-produzione in studio e il lavoro di laboratorio principalmente in territorio spagnolo. Questo requisito si applica anche alle produzioni di animazione. In caso di mancato rispetto di uno di questi requisiti, l'aiuto di cui può beneficiare la società di produzione sarà ridotto del 10% per ciascuno dei requisiti non soddisfatti nella realizzazione del film. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nel caso di opere realizzate in coproduzione con società estere.
  7. L'importo ricevuto da ciascuna società di produzione o gruppo di società di produzione collegate non può superare il 10% dello stanziamento di bilancio per la linea per la quale la società in questione concorre. Indipendentemente da quanto sopra, il bando corrispondente può limitare il numero massimo di sovvenzioni che ciascuna società di produzione o gruppo di società di produzione collegate può ricevere nell'esercizio finanziario.
Fernando Fernández Álvarez
Actualizado: 18/02/2025 1313
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SOVVENZIONI PER LUNGOMETRAGGI E CORTOMETRAGGI IN SPAGNA

  •  Per quanto riguarda la procedura di assegnazione delle sovvenzioni per la produzione di lungometraggi e cortometraggi, sono stabilite le seguenti regole comuni a tutte le sovvenzioni:
  1. La procedura di concessione delle sovvenzioni viene elaborata su base competitiva in base agli stanziamenti annuali assegnati. Viene avviata d'ufficio per ogni tipo di aiuto tramite un bando pubblicato nella Banca Dati Nazionale delle Sovvenzioni, secondo la procedura stabilita dalla Legge 38/2003, la Legge Generale sulle Sovvenzioni. I bandi, a seconda della finalità dell'aiuto, contengono l'importo individualizzato dell'aiuto e, se non è possibile, i criteri oggettivi utilizzati per determinare l'importo, che in ogni caso terranno conto della disponibilità di bilancio, dell'importo delle spese ammissibili, dell'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso, della valutazione delle domande effettuata dall'organismo corrispondente e, se del caso, dell'importo richiesto. Ogni bando può stabilire criteri per la distribuzione dello stanziamento di bilancio annuale in base al punteggio ottenuto dai progetti o dai film. Può anche essere stabilito un punteggio minimo per l'accesso alle sovvenzioni.
  2. La procedura si svolge secondo le linee di Sovvenzioni a bando unico o a bando aperto con diverse procedure di selezione nel corso dell'anno, secondo i requisiti previsti dalla legge. Il bando aperto deve stabilire un calendario con le varie scadenze per la presentazione delle domande corrispondenti alle rispettive procedure di selezione svolte durante l'anno. Quando l'aiuto corrispondente alla fine di un esercizio finanziario è stato concesso e l'importo massimo da concedere non è stato esaurito, l'intero importo non applicato può essere trasferito alla procedura di selezione successiva.
  3. Gli inviti a presentare proposte possono riguardare uno o più dei casi previsti dalle finalità di ciascuna modalità di aiuto, in base alle specifiche politiche di promozione che si ritiene necessario intraprendere in ciascun esercizio finanziario.

Quali sono i requisiti per essere beneficiari di aiuti alla produzione audiovisiva in Spagna?

  • Oltre a trovarsi in una situazione specifica che giustifichi la concessione degli aiuti, i richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti generali: Non devono essere stati sanzionati con la perdita della possibilità di ottenere sussidi per il mancato rispetto delle norme sulla parità tra uomo e donna previste dalla R.D. 5/2000, Legge sulle infrazioni e le sanzioni nell'ordine sociale. Non essere coinvolti in nessuno dei casi previsti dall'articolo 13.2 della Legge 38/2003:
  • Possedere i diritti di proprietà sulle opere audiovisive prodotte nella misura in cui sono necessari per la commercializzazione e lo sfruttamento di tali opere, fatte salve le disposizioni della legislazione sulla proprietà intellettuale in materia di trasferimento ed esercizio dei diritti di tale natura.
  • Questo requisito si considera soddisfatto se la proprietà dei diritti dell'opera è distribuita tra le società coproduttrici. La proprietà deve essere mantenuta per un periodo minimo di tre anni dopo la qualificazione dell'opera.
  • Rispettare le norme legali e convenzionali applicabili ai rapporti con il personale creativo, artistico e tecnico, ed essere in regola con il pagamento degli obblighi contratti con tale personale e con le industrie tecniche nell'ultima opera audiovisiva della stessa società di produzione che abbia ottenuto un qualsiasi aiuto pubblico statale.
  • Prova del rispetto dell'obbligo di aggiornamento del pagamento della sceneggiatura del progetto presentato al bando per la presentazione delle domande di aiuto nei termini seguenti: Nel caso di aiuti generali per la produzione di lungometraggi su progetto, deve essere accreditato almeno il 50% dell'importo della sceneggiatura; nel caso di aiuti selettivi, deve essere accreditato almeno il 33%; nel caso di aiuti per la produzione di cortometraggi, il pagamento deve essere accreditato secondo le clausole del contratto formalizzato tra le parti.
  • Tranne nei casi in cui lo sceneggiatore sia al tempo stesso produttore o la stessa persona agisca come sceneggiatore e produttore imprenditoriale individuale, non sono ammissibili contratti che rinuncino al pagamento parziale o totale della sceneggiatura.

Quali sono i requisiti affinché un raggruppamento di persone giuridiche sia ammissibile agli aiuti?

  • Quando l'attività ammissibile è svolta congiuntamente da più soggetti giuridici, per ottenere lo status di beneficiario, questi devono costituire un gruppo di imprese di produzione che agisce attraverso la persona che il gruppo designa come suo rappresentante o società di produzione-gestione con capacità rappresentativa per agire in nome e per conto di tutte le imprese di produzione ai fini della richiesta di aiuto, della documentazione che accredita il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo e della sua giustificazione.
  • Il raggruppamento non può essere sciolto prima che siano trascorsi i termini di prescrizione e, se del caso, le infrazioni previste dalla Legge generale sulle sovvenzioni, articoli 39 e 65.
  • La gestione società cinematografica del raggruppamento deve essere designata come quella con l'impegno di spesa maggiore. Nel caso in cui più società di produzione assumano in egual misura l'impegno di spesa maggiore, deve essere designata una di esse.
  • Non indipendente aziende di produzione che partecipano agli aiuti per i quali sono ammessi come beneficiari non possono detenere una percentuale di proprietà superiore al 60% del progetto, né avere lo status di società di rappresentanza o di produzione-gestione del gruppo. Per la costituzione del raggruppamento di imprese deve essere utilizzato il modello di convenzione standard del Ministero della Cultura e dello Sport.
  • La domanda di aiuto deve indicare l'importo dell'aiuto richiesto e gli impegni di attuazione assunti da ciascun membro del gruppo, che avrà anche lo status di beneficiario.
  • Devono essere indicate anche le percentuali di possesso dell'opera da parte di ciascuna delle imprese coproduttrici, che possono essere soggette a modifiche successive purché siano effettuate prima della richiesta di qualificazione dell'opera.
  • È responsabilità del beneficiario o, se del caso, della società di produzione-gestione del progetto rispettare i requisiti previsti per giustificare l'aiuto concesso, nonché gli altri obblighi disciplinati dalla Legge generale sulle sovvenzioni in relazione alle attività sovvenzionabili che si sono impegnati a svolgere, senza che il loro adempimento o la responsabilità che ne deriva siano in ogni caso condizionati dall'esistenza di accordi privati sui diritti e gli obblighi derivanti dalla produzione con altri soggetti titolari dei diritti di proprietà dell'opera, con altre società co-produttrici o con terzi, o dalla loro partecipazione al costo totale dell'opera sovvenzionata.
  • Tutte le aziende coinvolte nella produzione del progetto devono soddisfare i requisiti necessari per essere considerate beneficiarie dell'aiuto.

Quali sono gli obblighi generali dei beneficiari degli aiuti alla produzione audiovisiva?

  • Oltre agli obblighi specifici stabiliti per ogni tipo di aiuto, gli obblighi generali sono i seguenti:
  • a) dimostrare la realizzazione dell'attività e fornire i documenti richiesti dall'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) che giustifichino l'applicazione dei fondi ricevuti, in particolare la documentazione che attesti l'investimento effettuato nell'attività oggetto dell'aiuto.
  • b) mettere a disposizione dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) e, se del caso, per il controllo finanziario corrispondente all'Intervención General de la Administración del Estado e alla Corte dei Conti, i libri contabili, i registri e gli altri documenti sottoposti a revisione contabile in conformità con la legislazione vigente, e conservare i documenti che giustificano l'applicazione dei fondi ricevuti che possono essere oggetto di tali azioni, per un periodo di quattro anni dalla data di concessione dell'aiuto.
  • c) essere in regola con gli obblighi fiscali nei confronti dell'AEAT e della Previdenza Sociale, e non avere debiti dovuti a una decisione di rimborso o rimborsare prima dell'emissione della proposta di decisione e di pagamento. Il pagamento non può essere effettuato senza l'accreditamento del rispetto di questi requisiti da parte del beneficiario e il mancato rispetto comporta la perdita del diritto a ricevere l'aiuto.
  • d) notificare all'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) il ricevimento di eventuali sovvenzioni o aiuti nazionali o internazionali che finanziano l'attività sovvenzionata non appena se ne viene a conoscenza, al fine di verificare il rispetto della normativa comunitaria sul cumulo degli aiuti nel rispetto dell'importo massimo consentito.
  • L'eccedenza delle sovvenzioni ricevute rispetto ai massimali previsti dalla Legge sull'Imposta sulle Società e dal RD 1084/2015 determina la riduzione dell'aiuto eccedente tale limite. L'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) applicherà questa riduzione quando, nell'esercizio delle sue competenze, accerterà che l'aiuto diretto a un'opera audiovisiva concesso dalle Amministrazioni Pubbliche supera l'importo massimo corrispondente a ciascun caso. I ritorni finanziari generati dai fondi erogati ai beneficiari aumenteranno l'importo delle sovvenzioni concesse e saranno applicati al progetto sovvenzionato.
  • e) pubblicizzare la collaborazione dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) nella realizzazione del progetto oggetto dell'aiuto attraverso l'inserimento su un unico manifesto e indipendentemente dal resto delle altre collaborazioni all'attività, con la frase "Con il finanziamento dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales/Ministerio de Cultura y Deporte/Governo di Spagna", o con l'inserimento della frase "Con il finanziamento dell'" seguita dal logo dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
  • f) I film a maggioranza spagnola devono includere nei titoli di testa il timbro "Es Cine Español", secondo il modello che appare sul sito web dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
  • g) consegna di una copia della produzione oggetto dell'aiuto alla Filmoteca Española per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e diffusione del patrimonio cinematografico spagnolo. Tale consegna avverrà sul supporto di conservazione indicato in ciascun bando. La copia depositata presso la Filmoteca Española in ottemperanza a questo obbligo non può essere ritirata o trasferita per il deposito ad altre istituzioni per l'adempimento di altri obblighi di deposito che esse possono imporre, e diventa parte della collezione di film dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
  • h) Nel caso in cui la produzione non sia classificata dall'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), inviare a tale ente una copia della produzione e dei titoli di credito al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'aiuto.
  • i) consegnare alla Filmoteca Española il materiale utilizzato per la promozione della produzione oggetto dell'aiuto ai media, che sarà regolamentato nel relativo bando di concorso.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere h), i) e j) entro i termini previsti da ciascun bando comporterà la restituzione del 30% dell'aiuto ricevuto.

  • j) autorizzare l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a conservare presso la Filmoteca Nacional il materiale presentato con la domanda di aiuto, che sarà specificato in ogni bando: sceneggiatura, relazioni di produzione e di regia o documentazione analoga per ogni produzione che riceve aiuti a scopo di ricerca. Questa documentazione non è disponibile per la consultazione da parte dei ricercatori fino a due anni dopo la qualificazione della produzione, e nel caso in cui l'opera non sia qualificata fino a 5 anni dopo la pubblicazione nel BOE della decisione finale sulla concessione dell'aiuto annuale.
  • k) autorizzare l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a utilizzare i materiali di cui ai punti precedenti nelle sue attività di promozione, conservazione, ricerca e divulgazione in territorio spagnolo, all'estero e attraverso il suo sito web quando siano trascorsi due anni dalla data di rilascio. In ogni caso, l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) richiederà l'autorizzazione alla casa di produzione, che potrà opporsi o condizionare l'esercizio di tale diritto quando ritenga ragionevolmente che ciò possa pregiudicare lo sfruttamento dell'opera.

È responsabilità del beneficiario o della società di produzione/gestione del progetto rispettare i suddetti requisiti per la giustificazione dell'aiuto concesso, nonché gli altri obblighi previsti dalla Legge Generale sulle Sovvenzioni in merito alle attività sovvenzionate che si è impegnato a svolgere, senza che il suo rispetto o la responsabilità che ne deriva siano condizionati da accordi privati sui diritti e gli obblighi derivanti dalla produzione con altri soggetti che detengono i diritti di proprietà del lungometraggio, con altre società coproduttrici o con terzi, o dalla sua partecipazione al costo totale di produzione del lungometraggio sovvenzionato.

Come si svolge il rimborso e la graduazione delle inadempienze e dei rimborsi su iniziativa del beneficiario di un aiuto alla produzione di lungometraggi e cortometraggi in Spagna?

  • Le somme ricevute dall'aiuto saranno rimborsate e saranno applicati interessi di mora a partire dal momento in cui la sovvenzione è stata ricevuta nei casi regolamentati e secondo la procedura stabilita dalla Legge generale sulle sovvenzioni. L'obbligo di rimborso è indipendente in tutti i casi dall'imposizione di sanzioni previste dalla legge.
  • In caso di inadempienza parziale, l'importo da rimborsare sarà determinato in base al principio di proporzionalità, tenendo conto del fatto che l'inadempienza è significativamente vicina alla piena conformità e che i beneficiari hanno agito in un modo che tende inequivocabilmente a soddisfare gli impegni dell'aiuto.
  • Per rimborso su iniziativa del beneficiario si intende il rimborso volontario dell'importo ricevuto senza previa richiesta all'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). In questo caso, gli interessi di mora saranno calcolati in conformità con le disposizioni della Legge Generale sulle Sovvenzioni a partire dalla data di pagamento dell'aiuto fino all'effettivo rimborso.

Norme comuni per gli aiuti generali e selettivi alla produzione di lungometraggi su progetto in Spagna

Oltre ai suddetti requisiti generali per ottenere lo status di beneficiario, per accedere alle Sovvenzioni generali e selettive per la produzione di lungometraggi su progetto è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  • Accreditare il carattere culturale ottenendo il certificato che lo accredita secondo la procedura stabilita e che è dettagliata nella sezione seguente.
  • Essere in regola con il pagamento del rimborso delle sovvenzioni, che viene determinato nella sezione corrispondente.
  • Avere nell'azienda un dipendente, o almeno incorporato nel progetto, una persona con disabilità di grado pari o superiore al 33% riconosciuta da un organismo competente, che sarà accreditato tramite una dichiarazione di responsabilità. Questo requisito non si applica nel caso di progetti documentari o sperimentali.
  • Includere nel progetto, come misure di accessibilità universale, una speciale sottotitolazione e audiodescrizione in conformità alle norme tecniche applicabili, che dovrà essere accreditata al momento della richiesta di qualificazione del lungometraggio presentando una certificazione di conformità a questo requisito rilasciata da una società autorizzata.
  • Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve certificare che il progetto ha garantito un determinato importo di finanziamento per la sua produzione, in percentuale del budget stabilito per ogni tipo di aiuto. A tal fine, l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) terrà conto, oltre ad altri importi eventualmente stabiliti in ciascun bando, di quanto segue:
  • 1. L'importo dei contratti di acquisizione anticipata dei diritti di sfruttamento del progetto formalizzati dall'impresa richiedente l'aiuto o da una qualsiasi delle imprese coproduttrici con imprese fornitrici di servizi di media audiovisivi o con le loro imprese di produzione controllate operanti in territorio spagnolo per lo sfruttamento in Spagna.
  • In caso di acquisizione anticipata dei suddetti diritti da parte di società che forniscono servizi di media audiovisivi di proprietà pubblica, l'importo indicato nella decisione di acquisizione è ammissibile anche se il contratto non è ancora stato formalizzato.
  • 2. L'importo dei contratti stipulati dall'impresa che richiede l'aiuto o da una qualsiasi delle imprese che coproducono il progetto con società di distribuzione cinematografica, a condizione che tali imprese abbiano ottenuto un incasso minimo pari a 1.000.000 100.000 euro per l'aiuto generale e 100.000 euro per l'aiuto selettivo, nell'anno finanziario precedente al bando, per la distribuzione nei cinema commerciali in Spagna.
  • 3. L'importo dei contratti firmati dall'impresa che richiede l'aiuto o da una qualsiasi delle imprese che coproducono il progetto con società di vendita internazionali, nonché l'importo dei contratti di cessione o di licenza dei diritti di sfruttamento in ambito internazionale, escluso il territorio spagnolo, con società di distribuzione di contenuti, piattaforme online e canali televisivi internazionali, o in entrambi i casi i precontratti a condizione che includano un prezzo specifico.
  • 4. L'importo degli aiuti pubblici nazionali e internazionali, purché siano stati concessi. I contratti di cui alle sezioni precedenti devono riferirsi esclusivamente al progetto di lungometraggio per il quale si richiede l'aiuto.
  • 5. Le risorse proprie apportate dall'impresa che richiede l'aiuto o da una qualsiasi delle imprese coproduttrici del lungometraggio destinato alla produzione, a condizione che siano garantite da una fideiussione bancaria, da una garanzia di una società di mutua garanzia o da qualsiasi altra garanzia stabilita nel relativo bando.
  • Per le sovvenzioni selettive, quando l'importo delle risorse proprie non supera il 5% del budget del progetto, l'accreditamento può essere fornito mediante un certificato bancario. Allo stesso modo, le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e destinate alla produzione sono verificate secondo le modalità stabilite nel bando.
  • 6. Le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno e destinate alla produzione devono essere verificate secondo le modalità indicate nel bando.
  • 7. Capitalizzazioni fino al 10% del budget del lungometraggio per le sovvenzioni generali e fino al 5% nel caso di sovvenzioni selettive.
  • 8. L'importo dei contributi destinati alla produzione di investimenti privati, coperti da un contratto, da una cambiale o da un documento equivalente nel commercio, fino al limite massimo del 5% del budget complessivo. Questo limite non si applica quando i contributi sono giustificati dal corrispondente bonifico bancario o sconto, o quando viene fornito un contratto in cui si dichiara in modo affidabile che il bonifico o lo sconto è avvenuto prima della data di inizio delle riprese della produzione.
  • 9. Altre risorse stabilite nel relativo invito a presentare proposte.
  • 10. Che almeno il 50% del budget di produzione dichiarato ai fini del riconoscimento dei costi sia realizzato in Spagna o sia destinato ad autori, team tecnici, artistici o di servizio di nazionalità spagnola. Nel caso di coproduzioni con aziende straniere, questo requisito si applica alle spese corrispondenti alla percentuale di partecipazione spagnola alla coproduzione.
  • 11. Includere nel progetto un piano di sostenibilità ambientale, come stabilito in ciascun bando, da accreditare al momento della richiesta di riconoscimento del costo del lungometraggio. Il mancato rispetto dei suddetti requisiti darà luogo alla richiesta di rimborso dell'importo totale dell'aiuto ricevuto, fermo restando l'avvio del relativo procedimento sanzionatorio nei termini previsti dalla Legge Generale sulle Sovvenzioni.
  • Gli aiuti generali e gli aiuti selettivi per la produzione di lungometraggi su progetti in Spagna sono incompatibili. All'interno dello stesso esercizio finanziario, un progetto può partecipare solo a una delle due linee di aiuto. Lo stesso progetto può essere sottoposto a diverse procedure di selezione per la stessa linea di aiuto in diversi esercizi finanziari, fino a un massimo di 3 procedure di selezione.
  • Nello stesso esercizio finanziario, un progetto può partecipare a una sola delle due linee di sostegno.
  • Almeno il 10% dello stanziamento annuale del Film Protection Fund è destinato alla linea di aiuto selettiva per le produzioni di lungometraggi su progetto.

Come viene accreditato il carattere culturale di una produzione audiovisiva?

  • La concessione di aiuti generali e selettivi per la produzione di lungometraggi su progetto è soggetta alle seguenti condizioni per i progetti dimostrare il loro carattere culturale.
  • Il certificato che attesta il carattere culturale di una produzione è rilasciato d'ufficio senza la necessità di una richiesta esplicita e senza alcun trattamento per specifici progetti che beneficiano di aiuti selettivi per la produzione di lungometraggi su un progetto se è stato valutato e confermato come tale dal Comitato consultivo per gli aiuti alla produzione di lungometraggi.
  • Per le sovvenzioni generali per la produzione di lungometraggi su progetto l'accreditamento del loro carattere culturale richiede il rilascio del corrispondente certificato culturale da parte dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), che lo rilascerà se sono soddisfatti almeno tre dei seguenti requisiti:
  • a) La versione originale del lungometraggio deve essere in una delle lingue ufficiali della Spagna. Nel caso di coproduzioni con società straniere, la versione originale della produzione può essere una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.
  • b) Il contenuto del lungometraggio deve essere ambientato principalmente in Spagna.
  • c) Il tema centrale è direttamente collegato alla letteratura, alla musica, alla danza, all'architettura, alla pittura, alla scultura o a qualsiasi altra espressione artistica.
  • d) La sceneggiatura deve essere un adattamento di un'opera letteraria preesistente.
  • e) L'argomento centrale deve essere di natura biografica su persone di rilevanza storica o culturale.
  • f) La trama centrale comprende storie, eventi o personaggi mitologici o leggendari integrati in un patrimonio culturale o in una tradizione del mondo.
  • (g) Permettere una migliore comprensione della diversità culturale, sociale, religiosa, etnica, antropologica o filosofica.
  • h) che l'argomento centrale sia direttamente collegato a questioni o argomenti che fanno parte dell'attuale situazione sociale, culturale o politica in Spagna, o che hanno un impatto su di essa.
  • i) che la produzione sia specificamente rivolta a un pubblico di bambini e contenga valori in linea con i principi e gli obiettivi stabiliti dalla legislazione spagnola in materia di istruzione e/o valori in linea con la democrazia.
  • j) è di particolare interesse culturale e/o sociale per il pubblico europeo e/o latinoamericano.
  • La domanda di certificato culturale si intende implicitamente presentata insieme all'aiuto richiesto.
  • Il direttore della Direzione generale dell'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) è responsabile del rilascio del certificato culturale a favore dei progetti beneficiari dell'aiuto.
  • Il certificato culturale può essere revocato se, al momento della presentazione della produzione per la qualifica, si riscontra che non sono stati rispettati i requisiti che ne hanno giustificato l'assegnazione, e comporta la restituzione dell'aiuto ricevuto.

Come è regolato il rimborso degli aiuti per la produzione di lungometraggi su progetto in Spagna?

  • L'aiuto può essere rimborsato totalmente o parzialmente quando il reddito generato dallo sfruttamento dell'opera nelle sale cinematografiche in Spagna è tre volte superiore al costo riconosciuto dall'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) e a condizione che ciò comporti un reale vantaggio per la società di produzione.
  • Per determinare il profitto reale del lungometraggio, si considera l'importo risultante dalla sottrazione delle seguenti spese nei sei mesi successivi all'uscita commerciale della produzione dal totale degli incassi al botteghino in Spagna. L'uscita commerciale di un film in Spagna è considerata la prima sessione cinematografica che genera incassi al botteghino dopo la data della sua qualificazione. Le spese sono:
    • a) Gli importi corrispondenti all'Imposta sul Valore Aggiunto applicata ai biglietti e gli importi relativi al pagamento delle royalties legalmente riconosciute.
    • b) Spese derivanti dall'esercizio cinematografico.
    • c) I costi derivanti dalla distribuzione del lungometraggio, comprese le commissioni di distribuzione e i costi minimi garantiti di distribuzione, nonché quelli relativi alla promozione, alla pubblicità e alle tirature per la distribuzione in Spagna.
    • d) La partecipazione di terzi agli incassi al botteghino in Spagna, sia attraverso investimenti finanziari che attraverso bonus per i talenti.
    • e) spese derivanti dai costi di produzione riconosciuti dall'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), compresi i costi delle sceneggiature.
    • Entro un periodo massimo di dodici mesi dalla data di uscita commerciale del lungometraggio in una sala cinematografica, il beneficiario dell'aiuto deve presentare all'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), mediante una dichiarazione di reddito, utilizzando il modulo ufficiale disponibile sul sito web dell'Istituto, la corrispondente dichiarazione di reddito in conformità con le disposizioni di cui sopra.
    • Una volta determinata la prestazione effettiva, il beneficiario è tenuto a rimborsare nelle seguenti circostanze:
      • a) Se il beneficio effettivo supera il 250% dell'importo dell'aiuto ricevuto, il 25% di tale importo deve essere restituito.
      • b) Se il beneficio effettivo supera il 350% dell'importo dell'aiuto ricevuto, il 50% di tale importo deve essere rimborsato.
      • c) Se il beneficio effettivo supera il 500% dell'importo dell'aiuto ricevuto, il 100% di tale importo deve essere rimborsato.

      Aiuto generale per la produzione di lungometraggi e cortometraggi su progetto in Spagna

      Gli aiuti generali per la produzione di lungometraggi in Spagna, regolati dalla Legge 55/2007, la Legge sul Cinema, sono destinati a finanziare i costi di produzione di progetti che, oltre a soddisfare i requisiti generali stabiliti dalla suddetta legge, soddisfano i seguenti requisiti specifici:

      • Il costo minimo di un lungometraggio riconosciuto dall'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) dovrebbe essere di 1.300.000 euro, con le seguenti eccezioni.
      • a) Per i lungometraggi documentari, il costo minimo deve essere di 300.000 euro.
      • b) Per le coproduzioni internazionali con Paesi dell'Unione Europea e Paesi membri del Consiglio d'Europa, il costo minimo deve essere di 300.000 euro.
      • c) Per le coproduzioni internazionali con Paesi iberoamericani e uno o più Paesi terzi la cui partecipazione congiunta è minoritaria, il costo minimo deve essere di 150.000 euro.
      • d) Per tutte le altre coproduzioni internazionali, il costo minimo deve essere di 700.000 euro.
      • Al momento della presentazione della domanda di sovvenzione, è necessario dimostrare che il progetto ha un finanziamento garantito pari ad almeno il 35% del budget previsto per la produzione del lungometraggio.

      Chi può essere beneficiario di un Aiuto generale per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna?

      Queste sovvenzioni generali sono disponibili per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna:

      • a) Società di produzione indipendenti, compresi i gruppi di interesse economico definiti nella legge 55/2007, la legge sul cinema.
      • (b) società di produzione non indipendenti, compresi i gruppi di interesse economico, da produrre in coproduzione con società di produzione indipendenti.

      Come si svolge il bando e qual è l'importo delle Sovvenzioni Generali per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna?

      • Il bando per l'assegnazione di Sovvenzioni generali per la produzione di lungometraggi in Spagna è di natura pluriennale e può essere effettuato sotto forma di bando aperto, con un massimo di tre procedure di selezione all'anno. Il bando stabilirà per ogni procedura l'importo massimo concedibile, la scadenza per la presentazione delle domande e il termine massimo per la risoluzione.
      • Nell'ambito del credito annuale destinato alle Sovvenzioni Generali per la produzione di lungometraggi su progetto in Spagna, un massimo del 35% è riservato a progetti realizzati esclusivamente da registe donne e un minimo dell'8% a progetti di animazione, in entrambi i casi a condizione che venga raggiunto il punteggio minimo stabilito in ciascun bando. La parte del credito non utilizzata viene trasferita alla linea generale.
      • Ogni invito a presentare proposte stabilisce l'importo massimo dell'aiuto per progetto, che, senza superare l'importo dello stanziamento annuale, è pari al massimo a 1.400.000 e a condizione che tale importo non superi il 40% del costo del lungometraggio riconosciuto dall'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
      • Questa percentuale può essere aumentata al 60% del costo riconosciuto per i progetti che si qualificano come opere audiovisive difficili secondo la definizione stabilita nella Legge 27/2014, sull'Imposta sulle Società, o che sono inclusi nell'elenco delle opere stipulate in detta Legge in termini di importi massimi di Aiuto.

      Come vengono valutati i progetti per ottenere gli Aiuti Generali per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna?

      La valutazione di ogni progetto viene effettuata dall'ente gestore in base ai seguenti criteri oggettivi, con l'indicazione del punteggio massimo relativo in ogni caso, secondo la scala che verrà stabilita in dettaglio in ogni bando.

      • a) Rilevanza culturale e paternità del progetto: Fino a 10 punti. In base a:
      • 1. Versione originale, che include le lingue dei segni spagnole riconosciute in Spagna come lingue per persone sorde.
      • 2. Sceneggiatura originale o adattamento di un'opera letteraria in una delle lingue co-ufficiali della Spagna.
      • 3. Curriculum del regista del progetto: Si tiene conto della partecipazione a festival, di eventuali premi vinti, dei risultati ottenuti al botteghino per i progetti precedenti e della condizione di regista esordiente.
      • b) La solvibilità della società di produzione o della società di gestione della produzione che richiede l'aiuto, fino a 18 punti.
      • c)Vitalità economica e finanziaria del progetto: Fino a 41 punti. Si basa su:
      • 1. Contratti firmati con una società di distribuzione cinematografica in Spagna. Particolare attenzione è rivolta alla distribuzione indipendente.
      • 2. Contratti firmati con una società di vendita internazionale. Particolare attenzione è rivolta ai contratti con società che hanno nel dialogo titoli di lungometraggi nelle lingue co-ufficiali dello Stato spagnolo, o in alternativa nella somma degli importi dei contratti di trasferimento o di licenza dei diritti di sfruttamento in ambito internazionale con società di distribuzione, con piattaforme on-line e con canali televisivi internazionali.
      • 3. Somma dei contratti con i fornitori di servizi di media audiovisivi per lo sfruttamento in Spagna, o con le loro società di produzione affiliate che operano in Spagna.
      • 4. Devono essere coproduzioni internazionali con partecipazione tecnico-artistica spagnola.
        • 5. Devono essere società di produzione indipendenti con il 100% della proprietà dell'opera.
        • 6. Aiuti pubblici nazionali o internazionali ottenuti dal progetto.
        • d) L'impatto socioeconomico e degli investimenti sulla Spagna e sull'innovazione: Fino a 31 punti. Basato su:
        • 1. Lo status di documentario o film d'animazione.
        • 2. Il budget del lungometraggio e le spese effettuate o sostenute in Spagna.
        • 3. La promozione della parità di genere attraverso la partecipazione delle donne al progetto ha una riserva di 8 punti, che è il punteggio massimo. Per ottenere punti per la presenza di donne in ciascuna delle posizioni dettagliate in ogni bando, la partecipazione deve essere esclusivamente femminile, tranne nel caso degli sceneggiatori, dove è ammessa la co-partecipazione maschile se tutti i co-partecipanti hanno lo stesso livello di responsabilità, che deve essere riflesso nei crediti.
        • 4. L'incorporazione di tirocinanti e titolari di tirocinio, nonché di apprendisti e stagisti.
        • 5. Altri criteri con impatto socio-economico stabiliti in ogni bando, come l'elaborazione e l'attuazione di piani di parità quando non sono obbligatori per l'azienda, l'aver ottenuto un marchio aziendale nel campo della parità o il possesso di una certificazione ambientale.
        • La solvibilità viene valutata in base al numero di spettatori, al volume di vendite nazionali e internazionali, alla partecipazione e alla vincita di premi in festival e concorsi cinematografici stabiliti in ciascun bando di concorso ottenuti da un lungometraggio di nazionalità spagnola prodotto dalle imprese che richiedono gli aiuti alle seguenti condizioni:
        • 1. La società che richiede la sovvenzione, da sola o insieme alle società coinvolte nell'avvio delle riprese del lungometraggio scelto.
        • 2. Se la società richiedente è un gruppo di interesse economico, la solvibilità si riferisce solo a un'unica società di produzione indipendente che non sia anch'essa un gruppo di interesse economico e che al momento dell'Aiuto sia l'amministratore delegato del gruppo o sia l'azionista di maggioranza, con i requisiti stabiliti in ciascun bando per quanto riguarda la proprietà e le spese minime sostenute per il lungometraggio per il quale si richiede l'Aiuto.
        • 3. Il lungometraggio è scelto dalla società richiedente, che può optare per un unico lungometraggio o per un lungometraggio diverso per ogni criterio di valutazione.

        Il lungometraggio prescelto deve essere uscito come prima opzione di sfruttamento nelle sale cinematografiche in Spagna nei sei anni precedenti il bando, aggiungendo, se del caso, fino alla richiesta di aiuto, oppure deve aver partecipato a festival e concorsi in tale periodo. Nel caso di una richiesta di aiuto per un progetto di animazione, il termine è di dodici anni. Queste scadenze possono essere soggette a deroghe, come indicato in ciascun bando.

        La partecipazione dell'impresa richiedente l'aiuto, da sola o insieme alle sue società collegate, alla produzione del lungometraggio prescelto può:

        • Essere proprietario di almeno il 15% dell'opera al momento dell'ottenimento del certificato di nazionalità.
        • Aver eseguito almeno il 5% del budget se il lungometraggio scelto ha ricevuto un aiuto generale al progetto.
        • Essere stato socio con una partecipazione importante se il lungometraggio prescelto è stato prodotto a maggioranza da un gruppo di interesse economico, o avere avuto la direzione del gruppo di interesse economico, in entrambi i casi alla data di inizio delle riprese.

        Come viene determinato l'importo individuale di ciascun Aiuto generale per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna?

        Secondo il disponibilità di bilancio l'importo individuale di ciascun aiuto sarà determinato in base alle seguenti regole:

        • a) A ogni progetto viene assegnato un punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei suddetti criteri di valutazione.
        • b) Sono ammissibili solo i progetti che hanno ottenuto almeno il punteggio totale stabilito in ciascun bando, che non può essere inferiore a 60 punti.
        • (c) Le sovvenzioni sono distribuite in base ai seguenti punteggi:
        • 1. Chi ottiene un punteggio compreso tra 100 e 75 punti riceve il 100% dell'aiuto richiesto.
        • 2. Chi ottiene un punteggio inferiore a 75 punti e fino a 65 punti riceve l'85% dell'aiuto richiesto.
        • 3. Chi ottiene un punteggio inferiore a 65 punti e fino a 60 punti riceve il 75% dell'aiuto richiesto.
        • d) I progetti vengono classificati in base al punteggio totale ottenuto.
        • e) In caso di parità di punteggio tra più progetti e se il finanziamento disponibile non è sufficiente a coprirli tutti, la parità sarà annullata dal punteggio ottenuto dai progetti secondo l'ordine di valutazione stabilito.
        • Il limite massimo di tempo il termine per l'emissione e la notifica delle decisioni nelle procedure di selezione è di 4 mesi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando, a meno che tale termine non venga posticipato nel bando stesso.
        • Le imprese di produzione possono introdurre modifiche che non comportino una riduzione superiore al 305% del budget per il quale è stato ottenuto l'aiuto, compresi i costi di copia, pubblicità, promozione, interessi passivi e costi di negoziazione dei prestiti con enti finanziari, sempre nel rispetto dei requisiti specifici contenuti nelle norme comuni agli aiuti generali e selettivi e agli aiuti generali. Le modifiche che comportano una riduzione superiore al 30% del budget comportano la restituzione totale dell'aiuto.
        • Il pagamento dell'aiuto il 70% viene versato nell'esercizio finanziario in cui viene assegnata la sovvenzione e il restante 30% nell'esercizio finanziario successivo a quello del bando corrispondente, a condizione che sia stato accreditato almeno l'80% del finanziamento del progetto e che sia stato pagato almeno il 50% dei costi della sceneggiatura, esclusi gli importi non direttamente correlati alla preparazione della sceneggiatura, come ad esempio i bonus per il raggiungimento di determinati obiettivi, in conformità con le disposizioni stabilite in ciascun bando.

        Quali sono gli obblighi dell'impresa beneficiaria per ottenere gli Aiuti Generali per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna?

        Oltre agli obblighi generali stabiliti nelle sovvenzioni per la produzione di lungometraggi e cortometraggi, la società beneficiaria ha i seguenti obblighi specifici:

        • Iniziare le riprese e notificarle all'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o all'ente regionale competente entro 6 mesi dalla data del primo pagamento dell'aiuto, o entro 9 mesi nel caso di lungometraggi d'animazione, documentari o coproduzioni internazionali.
        • Comunicare all'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o all'ente regionale competente il completamento delle riprese e richiedere la qualifica e il certificato di nazionalità entro un periodo massimo di 18 mesi, o 36 mesi nel caso di lungometraggi d'animazione, documentari o coproduzioni internazionali, dall'inizio delle riprese.
        • Per i film d'animazione, l'inizio delle riprese è considerato la data in cui il movimento viene incorporato nei disegni e la fine delle riprese è considerata la data in cui le riprese sono terminate, che deve comunque essere precedente al processo di missaggio e montaggio. Queste circostanze devono essere documentate.
        • Prova del costo del film in conformità alle disposizioni dell'ordinanza ECD/2784/2015 entro un periodo massimo di 8 mesi dalla notifica alla società di produzione del certificato di nazionalità spagnola del lungometraggio.
        • Impegnarsi a mantenere la proprietà dei diritti cinematografici per un periodo di tre anni a partire dalla data di qualificazione mediante una dichiarazione responsabile.
        • Presentare all'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) l'elenco dei proventi generati dallo sfruttamento del lungometraggio in conformità con le disposizioni delle norme comuni per gli aiuti generali e selettivi alla produzione di lungometraggi su progetto.
        • Dimostrare, al momento della richiesta di qualifica, che il lungometraggio per il quale si richiede l'aiuto include sottotitoli e audiodescrizione speciali in conformità alle norme tecniche applicabili, giustificando tali requisiti con un certificato rilasciato da una società autorizzata.
        • Prova di aver pagato almeno il 50% del prezzo della sceneggiatura prima di ricevere il pagamento, esclusi gli importi non direttamente legati alla produzione della sceneggiatura, come ad esempio i bonus per il raggiungimento di determinati obiettivi. Ad eccezione dei casi in cui la stessa persona agisce come sceneggiatore e produttore/imprenditore individuale, non sono accettati contratti in cui si rinuncia al pagamento parziale o totale della sceneggiatura.
        • Destinare almeno l'8% del budget dichiarato dell'opera per copie, pubblicità e promozione per l'uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche in Spagna, indipendentemente dal fatto che la spesa sia stata sostenuta dalla società di produzione o dalla società di distribuzione, dopo aver dedotto i costi delle copie, della pubblicità, della promozione, degli interessi passivi e dei costi di negoziazione dei prestiti con le istituzioni finanziarie.
        • Tale percentuale è ridotta al 5% in proporzione al contributo ricevuto dal progetto, come stabilito in ciascun bando. L'obbligo si intende assolto quando la spesa è pari o superiore a 300.000 euro.
        • Rilasciare il lungometraggio entro 12 mesi dalla notifica del certificato di nazionalità, e deve avvenire almeno, ma non necessariamente in contemporanea, nel numero di sale cinematografiche, sia in multiplex che in monosale, come indicato di seguito:
        • 1. Lungometraggi con un costo riconosciuto superiore a 2.000.000 di euro: 60 locali.
        • 2. Lungometraggi con un costo riconosciuto inferiore o uguale a 2.000.000 di euro: 40 locali.
        • 3. Lungometraggi con versione originale in lingue co-ufficiali diverse dallo spagnolo: 15 sedi. Il lungometraggio deve essere proiettato in versione originale in almeno 8 sale.
        • 4. Lungometraggi documentari: 5 locali.
        • Dimostrare, al momento della richiesta di riconoscimento dei costi, che il lungometraggio include un piano di sostenibilità ambientale, come stabilito in ciascun bando.
        • Fornire la prova dell'80% del finanziamento del progetto nell'anno solare successivo a quello in cui viene concesso l'aiuto.
        • Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati comporterà la restituzione totale dell'aiuto, ad eccezione degli obblighi relativi alla destinazione delle spese e al termine di uscita del lungometraggio e al numero di sale di proiezione, che potranno essere oggetto di parziale inadempienza secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di rimborso e graduazione delle inadempienze.

        Sovvenzioni selettive per la produzione di lungometraggi su progetto in Spagna

        Le Sovvenzioni selettive per la produzione di lungometraggi su progetto in Spagna, disciplinate dalla Legge 55/2007, la Legge sul Cinema, rivolte alle società di produzione indipendenti, sono destinate a finanziare progetti con un particolare valore cinematografico, culturale o sociale, progetti documentari, progetti che incorporano nuovi registi e registe e progetti sperimentali, con le particolarità indicate di seguito.

        Quali requisiti devono essere soddisfatti per ottenere una Sovvenzione selettiva per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna?

        I progetti che richiedono le sovvenzioni selettive devono soddisfare i seguenti requisiti specifici, oltre a quelli indicati nelle regole generali, ad eccezione dei progetti di natura sperimentale:

        • Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il progetto deve dimostrare che almeno il 15% del budget previsto per la produzione del lungometraggio è finanziariamente garantito, o almeno il 70% nei casi stabiliti da ciascun bando. Per verificare il finanziamento, l'Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) prende in considerazione, oltre agli importi stabiliti in ciascun bando, anche quelli stabiliti nelle norme comuni per gli aiuti generali e selettivi.
        • Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il progetto deve avere un punteggio minimo di 25 punti in generale, di 20 punti nel caso di progetti di documentari o di 17 punti nel caso di coproduzioni con società straniere in cui la società di produzione spagnola ha una partecipazione minoritaria. Il punteggio viene assegnato secondo la seguente scala, con un punteggio massimo di 50 punti, la cui ripartizione dettagliata è riportata in ogni bando:
        • 1. Carattere culturale del progetto: fino a 3 punti. Si basa sulla lingua della versione originale, comprese le lingue dei segni spagnole riconosciute in Spagna come specifiche per le persone sorde.
        • 2. Traiettoria del direttore del progetto: Fino a 5 punti. In base alla partecipazione a festival e/o a premi vinti.
        • 3. Solvibilità dell'impresa che richiede l'aiuto: Fino a 8 punti. Si basa sull'esperienza degli anni precedenti o sulla partecipazione a festival e premi.
        • 4. Vitalità economica e finanziaria del progetto: Fino a 10 punti. Si basa su contratti firmati con società di distribuzione cinematografica in Spagna; contratti firmati con fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in Spagna per lo sfruttamento in Spagna; contratti firmati con società di vendita internazionali; contratti per la cessione o la licenza di diritti di sfruttamento in ambito internazionale con società di distribuzione, piattaforme on-line e canali televisivi internazionali; aiuti pubblici nazionali e aiuti da programmi internazionali ottenuti.
        • 5. Impatto socio-economico e impatto degli investimenti effettuati in Spagna e nell'innovazione: Fino a 24 punti. Si basa sulla spesa effettuata in Spagna, sul fatto che si tratta di una coproduzione internazionale con partecipazione tecnico-artistica spagnola, sull'inclusione di persone con contratti di tirocinio o formazione e di borsisti o studenti di tirocinio, sul fatto che si tratta di un film d'animazione e sul fatto che si tratta di un lungometraggio di un nuovo regista.
        • La promozione della parità di genere è inclusa anche per la partecipazione delle donne al progetto, con un massimo di 7 punti. Per ottenere il punteggio in ciascuna delle posizioni dettagliate in ogni bando per la partecipazione delle donne, è necessario che la partecipazione sia esclusivamente femminile, tranne nel caso degli sceneggiatori, dove è ammessa la co-partecipazione maschile purché tutti i co-partecipanti abbiano lo stesso livello di responsabilità, che deve riflettersi nei crediti.
        • 6. Le aziende con sede legale nelle Isole Canarie ottengono inoltre un punteggio aggiuntivo di 2 punti, senza che venga comunque superato il punteggio massimo di 50 punti.
        • I progetti sperimentali non sono soggetti a quanto sopra. I requisiti di accesso sono i seguenti:
        • 1. Il budget massimo del progetto deve essere di 300.000 euro e quello minimo di 80.000 euro.
        • 2. La società che richiede il sostegno deve dimostrare di avere esperienza nel campo della produzione cinematografica avendo prodotto almeno due cortometraggi o un lungometraggio nei precedenti sei anni, o 12 anni nel caso di documentari e film d'animazione, entrambi classificati, o avendo prodotto un film o una serie televisiva, nei precedenti sei anni o 12 anni nel caso di documentari e film d'animazione.
        • Quando la domanda è presentata da un gruppo di interesse economico, il requisito si riferisce a una sola delle società di produzione indipendenti che non sia a sua volta un gruppo di interesse economico e che, al momento della domanda di sostegno, detenga la direzione del gruppo o sia un socio di maggioranza con la maggiore partecipazione azionaria, e con i requisiti di proprietà e di spesa minima sostenuta per il lungometraggio previsti per la solvibilità stabiliti in ciascun bando.
        • 3. L'azienda deve impegnarsi a spendere o trasferire in Spagna almeno il 50% del budget dichiarato come riconoscimento dei costi di produzione.
        • 4. Ogni bando stabilisce i criteri per cui un progetto può essere considerato sperimentale.

        Qual è l'importo dell'Assistenza selettiva concessa per la produzione di lungometraggi su un progetto in Spagna?

        Le seguenti riserve sono costituite nell'ambito dello stanziamento annuale previsto per questa linea nell'invito a presentare proposte:

        • a) Un minimo del 35% è destinato a progetti realizzati esclusivamente da dirigenti donne.
        • b) Un minimo del 10% e un massimo del 25% è destinato a progetti di documentari.
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